Modello 231_Parte Generale_05.12.2023

Pagina 6 di 40 L’accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente da parte del giudice penale può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative indicate all’art. 9 del Decreto quali: ▪ sanzioni pecuniarie; ▪ sanzioni interdittive; ▪ confisca; ▪ pubblicazione della sentenza. ❖ Sanzioni pecuniarie La sanzione pecuniaria è sempre applicabile e viene determinata attraverso un “sistema di quote”: il giudice penale potrà applicare un numero di quote non inferiore a 100 (cento) e non superiore a 1000 (mille) ed il valore di ciascuna quota può variare tra un importo minimo (258 euro) e un importo massimo (1549 euro). Tale importo è fissato “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione” (articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto di criteri oggettivi legati alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell’ente nonché all’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché di criteri soggettivi legati alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, che incidono sulla determinazione del valore pecuniario della quota, al fine di assicurare l’efficacia della sanzione. L’articolo 12 del Decreto prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della riduzione stessa. Riduzione Presupposti 1/2 (e non può comunque essere superiore ad euro 103.291,38) • L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; ovvero • il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

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