Modello 231_Parte Generale_05.12.2023

Pagina 5 di 40 ➢ nel suo interesse2 o a suo vantaggio3 (elemento oggettivo): ➢ da persone funzionalmente legate all’ente (elemento soggettivo), ed in particolare: a)da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cd. soggetti apicali); b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (cd. soggetti sottoposti). La responsabilità dell’ente è esclusa laddove il reato sia stato posto in essere nell’esclusivo interesse dell’autore dell’illecito. Oltre all’esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi sopra descritti, il D.lgs. n. 231/2001 richiede l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità: tale requisito è riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata previa adozione, da parte dell’ente, di misure organizzative idonee a prevenire la commissione dei reati presupposto, da parte dei soggetti individuati nel Decreto. 1.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO I reati dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell’ente sono solo quelli espressamente richiamati dal D.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Si rimanda all’Allegato 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie di reato attualmente ricomprese nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001. 1.3 LE SANZIONI APPLICABILI ALL’ENTE La competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dipendenti da reato a carico dell’ente appartiene al giudice penale, il quale la esercita con le garanzie proprie del procedimento penale. 2 L’interesse (da valutare ex ante) consiste “nella prospettazione finalistica, da parte del reo-persona fisica, di arrecare un interesse all’ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo che poi tale interesse sia stato concretamente raggiunto o meno”. (Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 38363/2018). 3 Il vantaggio (da valutare ex post) corrisponde “all’effettivo godimento, da parte dell’ente, di un vantaggio concreto dovuto alla commissione del reato”. (Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 38363/2018).

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