Modello 231_Parte Generale_05.12.2023

Pagina 8 di 40 ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tali sanzioni possono essere richieste dal pubblico ministero e applicate all’ente dal giudice in via cautelare quando: • sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato; • emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l’esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, salve talune eccezioni espressamente previste dal Decreto (art. 25, comma 5, il quale prevede che - nell’ipotesi in cui l’ente venga condannato per un reato di corruzione - debba trovare applicazione la sanzione interdittiva di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni). Il Decreto prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’ente, il giudice - in luogo dell'applicazione di tale sanzione - possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: ▪ l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; ▪ l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione. L’articolo 17 del Decreto prevede che, ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando l’ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia posto in essere le seguenti condizioni (cumulative tra loro): a) abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzM3NTE=