Modello 231_Parte Generale_05.12.2023

Pagina 35 di 40 - comportamento complessivo dell’autore della violazione, anche con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile; - altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione. È, inoltre, fatto obbligo di rispettare le disposizioni e le garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori in materia di procedimento disciplinare. Il soggetto deputato a valutare e a disporre l’applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del lavoratore dipendente è il Datore di Lavoro; i provvedimenti disciplinari sono erogati anche su richiesta o segnalazione dell’Organismo di Vigilanza. 4.3 CONSEGUENZE (SANZIONI) NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI, COLLABORATORI E AGENTI COMMERCIALI L’inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’OdV, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice Etico) da parte dei consulenti, collaboratori esterni o agenti commerciali può comportare la risoluzione del contratto o la revoca del mandato per giusta causa ovvero l’applicazione delle misure ritenute più idonee in conformità a quanto contrattualmente previsto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. Nel rispetto della correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, fatta salva la disciplina di legge, in caso di violazione di una raccomandazione da parte di un collaboratore, consulente o agente commerciale, potrà essere: i) contestato l’inadempimento con la contestuale richiesta di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti e previsti dal Modello e, se del caso, concedendo un termine ovvero immediatamente; ii) richiesto un risarcimento del danno pari al corrispettivo percepito per l’attività svolta nel periodo decorrente dalla data dell’accertamento della violazione della raccomandazione all’effettivo adempimento; iii) risolto automaticamente il contratto in essere ai sensi dell’art. 1456 c.c. Le conseguenze (sanzioni) devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa. 4.4 SANZIONI NEI CONFRONTI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO L’inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’OdV, e della documentazione

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