Modello 231_Parte Generale_05.12.2023

Pagina 32 di 40 4.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle disposizioni del Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’OdV e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice Etico) sono definiti illeciti disciplinari. Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti suindicati sono quelle previste dall’articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e dalle industrie boschive e forestali (di seguito solo “CCNL applicabile”). La Società deve rispettare i limiti di cui all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori e le previsioni contenute nel CCNL applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare. Nei confronti del personale dipendente, sulla base del CCNL applicabile, possono essere comminate le seguenti sanzioni: 1. rimprovero verbale; 2. rimprovero scritto; 3. multa fino all’importo di tre quote orarie della retribuzione base; 4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; 5. licenziamento (con o senza preavviso). Le sanzioni devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa. Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che: i) incorre nel provvedimento disciplinare del rimprovero verbale il dipendente che: - violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna; ii) incorre nel provvedimento disciplinare del rimprovero scritto il dipendente che:

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