Modello 231_Parte Generale_05.12.2023

Pagina 30 di 40 SEZIONE QUARTA SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI 4.1 PRINCIPI GENERALI Come espressamente previsto dal Decreto all’art. 6, comma 2 lett. e), uno degli elementi essenziali del Modello è rappresentato dall’esistenza di un “sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”, il quale – come previsto dal comma 2 bis – deve altresì conformarsi a quanto previsto dal “decreto attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019” in materia di tutela del segnalante. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) e dell’art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini dell’esimente di cui all’art. 6 del Decreto. Alla funzione essenzialmente preventiva del sistema disciplinare deve unirsi la gradualità delle sanzioni in ragione della gravità delle violazioni. È necessario, dunque, che il Modello individui concretamente le misure disciplinari a cui ogni soggetto si espone in caso di inosservanza delle misure indicate nel Modello stesso, ricollegando a ciascuna violazione le sanzioni applicabili in una prospettiva di gravità crescente e di proporzionalità. In generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a: a) mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice Etico); b) violazione dolosa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice Etico), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato; c) violazione delle misure poste a tutela del segnalante; Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, le tutele contro gli atti ritorsivi si applicano altresì ai soggetti ivi indicati (come meglio dettagliato nella policy Whistleblowing).

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