Modello 231_Parte Generale_05.12.2023

Pagina 22 di 40 ▪ la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell’esercizio delle funzioni proprie dell’Organismo di Vigilanza; ▪ per i componenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l’avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento. Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica. • Rinuncia dell’incarico Ciascun componente può recedere in ogni momento dall’incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al CdA a mezzo pec, la quale avrà effetto a partire dal 14° giorno successivo a quello in cui la stessa è stata portata a conoscenza del CdA mediante comunicazione scritta. *** In caso di rinuncia, i componenti dell’Organismo di Vigilanza rimangono in carica oltre la scadenza fissata nella delibera di nomina fino a quando il CdA non abbia provveduto con specifica nuova delibera alla nomina dell’Organismo di Vigilanza nella nuova composizione. In caso di sopravvenuta incompatibilità, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un componente, qualora non comunicata nelle modalità e tempi indicati, il Presidente dell’OdV provvederà a darne immediata comunicazione scritta al CdA, il quale prenderà senza indugio le conseguenti decisioni. In caso di sopravvenuta incompatibilità, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, qualora non comunicata dal medesimo nelle modalità e tempi indicati, l’obbligo di comunicazione spetta al componente più anziano. In tale caso, quest’ultimo subentrerà al Presidente, rimanendo in carica sino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina del nuovo Presidente. Fino alla nomina del nuovo componente da parte del CdA, l’Organismo di Vigilanza potrà comunque riunirsi e deliberare e il voto del Presidente avrà valore doppio in caso di parità. FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA L’Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l’espletamento delle funzioni ad esso rimesse. All’Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

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