Modello 231_Parte Generale_05.12.2023

Pagina 20 di 40 SEZIONE TERZA ORGANISMO DI VIGILANZA 3.1 PREMESSA L’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 prevede che la funzione di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento sia affidata ad un Organismo di Vigilanza dell’ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi. A tale proposito, le Linee Guida di Confindustria evidenziano che, sebbene il D.Lgs. 231/2001 consenta di optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva, la scelta tra l’una o l’altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, assicurare l’effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell’ente. La Società, in ragione della sua attuale struttura organizzativa, ha ritenuto di istituire un organismo collegiale, esterno alla Società, composto da tre membri, nominato dall’Organo amministrativo, dotato di specifiche competenze giuridiche e professionali in tema di attività consulenziali. L’Organismo di Vigilanza è stato individuato in modo da poter garantire i seguenti requisiti: ▪ Autonomia e indipendenza: detto requisito è garantito dall’assenza di alcun riporto gerarchico all’interno dell’organizzazione e dalla facoltà di reporting al massimo vertice aziendale; ▪ Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispone l’Organismo di Vigilanza; ▪ Continuità d’azione: con riferimento a tale requisito, l’Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l’attuazione e l’aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

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