Modello 231_Parte Generale_05.12.2023

Pagina 10 di 40 1.4 L’ADOZIONE DEL MODELLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ L’art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 stabilisce che l’ente, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, non risponda a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che: a) l’Organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (nel seguito anche “Modello” o “Modello 231”); b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di proporne l’aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. “Organismo di Vigilanza”, nel seguito anche “Organismo” o “OdV”); c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello; d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l’ente sarà ritenuto responsabile del reato solamente in ipotesi di carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L’adozione del Modello, prima della commissione dell’illecito consente, pertanto, all’ente di andare esente da responsabilità amministrativa. Quanto all’efficacia del Modello a prevenire la commissione dei reatipresupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso Decreto, si ritiene che esso possa soddisfare tale esigenza laddove: • individui le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati presupposto; • preveda specifici “protocolli” diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; • individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

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