Bertolotto S.p.A._Policy Whistleblowing

Bertolotto S.p.A. Via Circ. Giovanni Giolitti 43/45 – Torre San Giorgio (CN) Il Comitato Whistleblowing è tenuto a trattare i dati personali con la massima cautela e nel rispetto dell’obbligo di riservatezza, oscurando sia quelli relativi al Segnalante sia quelli degli altri soggetti la cui identità in base al D.Lgs. n. 24/2023 deve essere mantenuta riservata (es. il Facilitatore, il Segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione), qualora, per ragioni istruttorie, i consulenti e/o le funzioni aziendali debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata. Qualora per ragioni istruttorie sia necessario condividere con i predetti soggetti i dati personali contenuti nella segnalazione, è necessario che il Comitato Whistleblowing raccolga preventivamente il consenso del Segnalante. Le altre funzioni aziendali eventualmente coinvolte dal Comitato Whistleblowing sono tenute a garantire gli obblighi di riservatezza. Qualora tali dati personali siano necessari all’indagine condotta da soggetti esterni coinvolti nella gestione della segnalazione, sarà necessario estendere i doveri di riservatezza e confidenzialità previsti dal D.Lgs. n. 24/2023 in capo al Comitato Whistleblowing anche a tali soggetti esterni mediante specifiche clausole contrattuali da inserire negli accordi stipulati gli stessi. Nell’ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Società contro il presunto autore della condotta segnalata, l’identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l’identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l’addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest’ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tali casi, è dato preventivo avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati. Qualora il Segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione. Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà della Società di procedere con la denuncia all’Autorità Giudiziaria. b. Il Divieto di ritorsione e le misure di protezione - il fascicolo della Segnalazione è sottratto al diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990, nonché dagli artt. 5 e ss. D.Lgs. n. 33/2013.

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