Bertolotto S.p.A._Policy Whistleblowing

Bertolotto S.p.A. Via Circ. Giovanni Giolitti 43/45 – Torre San Giorgio (CN) 7.2 Contenuto della Segnalazione Le segnalazioni devono essere, in ogni caso e a prescindere dalla modalità utilizzata, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, in modo da consentire al Comitato Whistleblowing di approntare le dovute misure e di effettuare gli opportuni accertamenti e approfondimenti, anche mediante lo svolgimento di investigazioni e la formulazione di richieste di chiarimenti al Segnalante, laddove individuato. Il Segnalante può consentire la propria identificazione, indicando il proprio nominativo nonché i recapiti ove è possibile contattarlo (nome e cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, etc.). Che cosa deve contenere la segnalazione? quando si tratta di segnalazione non anonima, i dati identificativi della persona segnalante nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti (nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, etc.); chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione; le generalità o altri elementi che consentano di identificare i soggetti che hanno commesso la violazione e a cui si riferisce la segnalazione; circostanze di tempo e di luogo, ove conosciute, relative all’oggetto della segnalazione; ogni ulteriore informazione ritenuta utile per l’accertamento della segnalazione; allegazione documentale o probatoria a sostegno della segnalazione, ivi compresa l’indicazione di testimoni o persone che potranno riferire sui fatti oggetto della segnalazione. In assenza di indicazione del recapito presso cui comunicare i successivi aggiornamenti, la segnalazione sarà considerata come non gestibile ai sensi della disciplina Whistleblowing (lasciando traccia di tale motivazione) ed eventualmente trattata come segnalazione ordinaria. La segnalazione potrà essere ritenuta inammissibile (e quindi archiviata) per: • mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione; • manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore; • esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti; • produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

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