Bertolotto S.p.A. Via Circ. Giovanni Giolitti 43/45 – Torre San Giorgio (CN) Nel caso in cui il Segnalante invii per errore la segnalazione mediante canali alternativi deve comunque essere assicurata la riservatezza dell’identità del Segnalante e la protezione dei dati di tutti gli interessati. b. Segnalazione esterna e Divulgazione Pubblica Il Segnalante può presentare segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del diritto dell’Unione Europea e della normativa nazionale di recepimento (come dettagliate nel par. 5) anche attraverso il canale esterno, divulgazione pubblica o denuncia. In particolare, il Segnalante può presentare la propria segnalazione all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) tramite il canale di segnalazione esterno messo a disposizione dalla suddetta Autorità se: • ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; • ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; • ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Il Segnalante può procedere tramite Divulgazione Pubblica se: • ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non ha avuto alcun riscontro; • ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; • ha fondato motivo di ritenere che, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito. c. Segnalazione anonima È consentito il ricorso a forme di segnalazione anonima, in cui le generalità del Segnalante non siano da quest’ultimo esplicitate né individuabili. La segnalazione anonima si effettua utilizzando la modalità di cui alla precedente lettera a). Tuttavia, detta modalità di segnalazione non è incoraggiata dalla Società in ragione delle difficoltà che possono riscontrarsi durante la fase di accertamento e che rendono necessaria la collaborazione del Segnalante. Le segnalazioni anonime, pertanto, sono consentite purché siano sufficientemente circostanziate e rechino sufficienti elementi di fatto per avviare un’attività di accertamento (in merito al contenuto della segnalazione, si veda il successivo paragrafo 7.2. “Contenuto della Segnalazione”).
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