Pagina 35 di 39 Il soggetto deputato a valutare e a disporre l’applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del lavoratore dipendente è il Datore di Lavoro; i provvedimenti disciplinari sono erogati anche su richiesta o segnalazione dell’Organismo di Vigilanza. CONSEGUENZE (SANZIONI) NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI, COLLABORATORI E AGENTI COMMERCIALI L’inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’OdV, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice Etico) da parte dei consulenti, collaboratori esterni o agenti commerciali può comportare la risoluzione del contratto o la revoca del mandato per giusta causa ovvero l’applicazione delle misure ritenute più idonee in conformità a quanto contrattualmente previsto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. Nel rispetto della correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, fatta salva la disciplina di legge, in caso di violazione di una raccomandazione da parte di un collaboratore, consulente o agente commerciale, potrà essere: i) contestato l’inadempimento con la contestuale richiesta di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti e previsti dal Modello e, se del caso, concedendo un termine ovvero immediatamente; ii) richiesto un risarcimento del danno pari al corrispettivo percepito per l’attività svolta nel periodo decorrente dalla data dell’accertamento della violazione della raccomandazione all’effettivo adempimento; iii) risolto automaticamente il contratto in essere ai sensi dell’art. 1456 c.c. Le conseguenze (sanzioni) devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa. SANZIONI NEI CONFRONTI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO L’inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’OdV, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice Etico) da parte del Consiglio di Amministrazione può comportare l’applicazione delle misure ritenute più idonee in conformità a quanto normativamente previsto. Costituisce violazione ai sensi del presente Modello, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, la mancata istituzione dei canali di segnalazione ovvero mancata adozione di procedure per l’effettuazione e la gestione della segnalazione ovvero non conformità della predetta policy a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 D.Lgs. 24/2023.
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