Pagina 34 di 39 - violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante. v) incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento (che, in base alla gravità del comportamento e alle circostanze del fatto concreto, potrà essere con o senza preavviso) il dipendente che: - eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001; - violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse; - risulti recidivo per le infrazioni di cui ai punti iii) e iv), limitatamente alle segnalazioni false o infondate effettuate con dolo o colpa grave e alle violazioni delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante. I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri: - imputabilità del fatto; - gravità della violazione; - mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente; - prevedibilità dell’evento; - eventuale recidiva; - intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia; - comportamento complessivo dell’autore della violazione, anche con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile; - altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione. È, inoltre, fatto obbligo di rispettare le disposizioni e le garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori in materia di procedimento disciplinare.
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