Pagina 27 di 39 • modifiche nel sistema di governance, modifiche statutarie o modifiche dell’organigramma aziendale; • notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; • segnalazione di infortuni gravi (incidenti mortali o con prognosi superiore a 40 giorni) occorsi a dipendenti e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società. Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell’espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite dall’Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy. L’omesso invio delle informazioni all’Organismo di Vigilanza integra violazione del presente Modello e la conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari (come previsto dal Sistema disciplinare del presente Modello). Nell’esercizio dei propri poteri, l’Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione della Società, nonché prendere visione di qualsiasi documento della Società e consultare dati relativi alla stessa. ➢ Segnalazioni Devono essere, altresì, comunicate all’Organismo di Vigilanza: • eventuali condotte illecite ai sensi del D.Lgs. 231/2001, compresi i fondati sospetti di commissione delle stesse; • violazioni del Modello del Codice Etico rilevanti ai sensi del medesimo Decreto, compresi i fondati sospetti di violazione degli stessi; • e/o comportamenti non conformi rispetto a quanto previsto nel Modello o nel Codice Etico (c.d. "Segnalazioni"), secondo le modalità e nel rispetto di apposita policy Whistleblowing conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 di "attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". L’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurando la necessaria riservatezza della sua identità in tutte le diverse fasi di gestione della segnalazione, fatti salvi i casi previsti dalla legge,
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